La Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore di una testata online non è responsabile di omesso controllo per eventuali contenuti diffamatori messi on line sulle sue pagine. Minotti però suggerisce cautela.

12 commenti a “Castelli di sabbia”

  1. Daniele Minotti dice:

    Si’, Massimo, cautela. Ti ringrazio per aver evidenziato la cosa cui tenevo di piu’.
    Ho chiesto la sentenza, spero mi arrivi a breve. Dei commenti dei giornalisti (e anche di certi giuristi interessati) tendo a non fidarmi.
    La questione, per quello che ho letto (prendendolo con le pinze) pare essere ben piu’ complessa e, forse, anche meglio di quello che sembra (mi riferisco ai blogger).
    Vediamo, dai. Stay tuned.
    ‘notte.

  2. Daniele Minotti dice:

    P.S.: La tentazione della titolata su Castelli l’ho avuta anch’io, giuro :-)

  3. andrea61 dice:

    Messa cosi’, semplice, semplice, mi sembra una sentenza un po’ demenziale.

  4. marco pierani dice:

    @Daniele, l’ho letta e mi sembra che non lasci dubbi di sorta, per la cassazione il 57 cp non si applica alle testate online e ai loro direttori, punto.
    Francamente non riesco a capire più di tanto quanto scrive Fulvio, voglio dire posso anche capirlo, i.e. distinzione tra testata registrata e sito o blog non registrato e potrei anche essere d’accordo, ma nel testo della sentenza tutto questo non c’è anzi c’è l’esatto contrario. O mi sbaglio ?

  5. Daniele Minotti dice:

    MArco, io non l’ho letta. dovrebbero procurarmela in settimana per PEnale.it. Sai ce l’hai gia’, puoi dirmi dove trovarla? Danke :-)

  6. STUDIO83 dice:

    Sentenza anti bulli?…

    Via Manteblog ho letto una notizia interessante: la Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore di una testata web non può essere considerato legalmente responsabile di "omesso controllo", nel caso in cui vengano pubblicati conte…

  7. Daniele Minotti dice:

    Trovata da Manlio Cammarata e pubblicata su Penale.it.
    Mi sembra che il punto sia nettissimo: il direttore di una testata online non e’ responsabile di omesso controllo.
    L’art. 57 c.p., infatti, non puo’ essere applicato analogicamente a realta’ tanto diverse come Internet.
    Tale *esenzione* vale, a maggior ragione, per blogger e gestori di forum.

  8. frap1964 dice:

    Mino’, facce capi’ bene, dai.

    Ad abundantiam si può ricordare che l’art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider (cfr. in proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).
    Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.

    Se nei commenti al mio blog qualcuno diffama tizio mentre io sono in vacanza, tutto ok, non mi può essere contestato l’omesso controllo. Diversamente, la prova che io non sia “al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato”, a chi spetta?
    Di concorso nel reato doloso rispondo comunque, sì o no?
    10q.

  9. Daniele Minotti dice:

    @Francesco
    In effetti la sentenza cita il d.lgs. 70/2003, ma lo fa, secondo me, in modo marginale.
    Giusto o sbagliato che sia (non ho fatto una critica del provvedimento, ne ho soltanto tratto il succo), la sentenza dice che l’art. 57 c.p. e’ vecchio e non si puo’ adattare alle realta’ tecnologiche.
    Poi, approfondisco, spero gia’ domani.
    Segui il mio blog.

  10. Secondo la Cassazione oltre a blog e forum neanche i direttori di testate online registrate rispondono di omesso controllo … ma c’è di più « L'angolo di Pierani dice:

    […] […]

  11. Gianluca D dice:

    “il fatto non costituisce reato” significa che il “fatto” sussiste alla grande, ma non è punibile in sede penale, lasciando aperta la strada per il civile.

    Basta chiederlo al blogger “butirrometro” assolto con la stessa formula in sede penale (il noto caso Gigi Moncalvo vs blogosfera): il processo civile è rimasto in piedi, rafforzato dalla sentenza penale secondo cui il “fatto” sussisteva, anche se non punibile in sede penale.

  12. Cassazione: i direttori “online” non sono responsabili dei commenti « FotoWireless News Area dice:

    […] […]