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Ott
La Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore di una testata online non è responsabile di omesso controllo per eventuali contenuti diffamatori messi on line sulle sue pagine. Minotti però suggerisce cautela.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore di una testata online non è responsabile di omesso controllo per eventuali contenuti diffamatori messi on line sulle sue pagine. Minotti però suggerisce cautela.
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Ottobre 1st, 2010 at 21:41
Si’, Massimo, cautela. Ti ringrazio per aver evidenziato la cosa cui tenevo di piu’.
Ho chiesto la sentenza, spero mi arrivi a breve. Dei commenti dei giornalisti (e anche di certi giuristi interessati) tendo a non fidarmi.
La questione, per quello che ho letto (prendendolo con le pinze) pare essere ben piu’ complessa e, forse, anche meglio di quello che sembra (mi riferisco ai blogger).
Vediamo, dai. Stay tuned.
‘notte.
Ottobre 1st, 2010 at 23:22
P.S.: La tentazione della titolata su Castelli l’ho avuta anch’io, giuro :-)
Ottobre 2nd, 2010 at 06:22
Messa cosi’, semplice, semplice, mi sembra una sentenza un po’ demenziale.
Ottobre 2nd, 2010 at 12:42
@Daniele, l’ho letta e mi sembra che non lasci dubbi di sorta, per la cassazione il 57 cp non si applica alle testate online e ai loro direttori, punto.
Francamente non riesco a capire più di tanto quanto scrive Fulvio, voglio dire posso anche capirlo, i.e. distinzione tra testata registrata e sito o blog non registrato e potrei anche essere d’accordo, ma nel testo della sentenza tutto questo non c’è anzi c’è l’esatto contrario. O mi sbaglio ?
Ottobre 2nd, 2010 at 14:09
MArco, io non l’ho letta. dovrebbero procurarmela in settimana per PEnale.it. Sai ce l’hai gia’, puoi dirmi dove trovarla? Danke :-)
Ottobre 2nd, 2010 at 15:43
Sentenza anti bulli?…
Via Manteblog ho letto una notizia interessante: la Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore di una testata web non può essere considerato legalmente responsabile di "omesso controllo", nel caso in cui vengano pubblicati conte…
Ottobre 2nd, 2010 at 16:06
Trovata da Manlio Cammarata e pubblicata su Penale.it.
Mi sembra che il punto sia nettissimo: il direttore di una testata online non e’ responsabile di omesso controllo.
L’art. 57 c.p., infatti, non puo’ essere applicato analogicamente a realta’ tanto diverse come Internet.
Tale *esenzione* vale, a maggior ragione, per blogger e gestori di forum.
Ottobre 2nd, 2010 at 19:21
Mino’, facce capi’ bene, dai.
Ad abundantiam si può ricordare che l’art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider (cfr. in proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).
Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.
Se nei commenti al mio blog qualcuno diffama tizio mentre io sono in vacanza, tutto ok, non mi può essere contestato l’omesso controllo. Diversamente, la prova che io non sia “al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato”, a chi spetta?
Di concorso nel reato doloso rispondo comunque, sì o no?
10q.
Ottobre 2nd, 2010 at 21:18
@Francesco
In effetti la sentenza cita il d.lgs. 70/2003, ma lo fa, secondo me, in modo marginale.
Giusto o sbagliato che sia (non ho fatto una critica del provvedimento, ne ho soltanto tratto il succo), la sentenza dice che l’art. 57 c.p. e’ vecchio e non si puo’ adattare alle realta’ tecnologiche.
Poi, approfondisco, spero gia’ domani.
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Ottobre 3rd, 2010 at 16:50
[…] […]
Ottobre 3rd, 2010 at 17:26
“il fatto non costituisce reato” significa che il “fatto” sussiste alla grande, ma non è punibile in sede penale, lasciando aperta la strada per il civile.
Basta chiederlo al blogger “butirrometro” assolto con la stessa formula in sede penale (il noto caso Gigi Moncalvo vs blogosfera): il processo civile è rimasto in piedi, rafforzato dalla sentenza penale secondo cui il “fatto” sussisteva, anche se non punibile in sede penale.
Ottobre 4th, 2010 at 09:42
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