22
Ott
Daniele Minotti ha scritto un bell’articolo in legalese semplificato su PI di oggi, a riguardo dei rischi che corre chiunque utilizzi sistemi di file sharing in Italia alla luce del Decretro Urbani. Un aspetto interessante e in genere poco considerato e’ che la legge distingue nettamente il download dall’upload e li tratta con pesi assai differenti, mentre la grande maggioranza dei software P2P sono concepiti per prevedere l’utilizzo contemporaneo di entrambe le opzioni.
Ottobre 22nd, 2004 at 20:19
Articolo molto utile, si', una volta tanto anche Pi e' riuscito a pubblicare qualcosa di decente…. ;-)
Certo pero' che chi non divulga di professione, proprio non riesce a essere semplice. La storia del Pc alfa, del Pc alfa+ e del Pc beta, che dovrebbe rendere piu' facile il discorso, e' una contorsione assolutamente incomprensibile. Per fortuna tutto il resto e' molto chiaro, anche senza queste strane acrobazie.
E, Ok, questo conferma la mia scelta, da quando e' in vigore il decreto Urbani, di scaricare poco ma, soprattutto, di non uploadare piu' nulla.
Ciao, Fabio.
Ottobre 23rd, 2004 at 05:25
se non condividi, non scarichi. punto e stop. dopo questo articolo ho deciso, e a malincuore, di condividere solo gli mp3 di cui ho l'originale.
ma siccome ciò di cui vado più fiero sono quei pezzi introvabili scaricati alle 4 di notte, tra una settimana cambierò idea. se non condividi non scarichi.
Ottobre 23rd, 2004 at 08:47
Ero convintissimo che l'esempio Alfa, Alfa+ e Beta fosse il miglior sistema (e piu' semplice) per spiegare una cosa cosi' complessa. Evidentemente, mi sbagliavo. Ma voglio soltanto chiarire che a semplificare troppo il diritto si sbaglia molto facilmente.
Un saluto e grazie per l'osservazione.
Daniele Minotti
Ottobre 23rd, 2004 at 14:54
Be', Minotti, ma comunque in ogni caso il discorso complessivo e' chiaro. Mi restano solo due dubbi:
1) se copio musica (anche mia, regolarmente acquistata) e la regalo a una mia amica, rientro nella sanzione amministrativa o nel penale? A leggere il tuo pezzo si direbbe nel penale, il che sarebbe mostruoso, se pensi a quanti lo fanno.
E, 2) se sei nel solo nell'illecito amministrativo, qual e' il range delle sanzioni?
Ciao, Fabio.
Ottobre 23rd, 2004 at 15:17
Caro Metitieri,
purtroppo, considerato l'abbassamento del dolo da lucro e profitto, gli usi diversi da quelli personali rientrano nel penale.
Non l'ho scritta io la legge, non mi lapidate.
La condotta di duplicazione e' tra quelle previste dall'art. 171-ter e sfugge alla sanzione penale a due condizioni: a) destinazione ad uso personale dell'agente; b) fine diverso dal profitto (e dal piu' ristretto lucro).
Si parla tanto di file sharing, ma un effetto devastante e' proprio questo: la duplicazione per liberalita', tanto diffusa, e', ora, punita penalmente.
Questo, almeno, sino a quando, contrariamente alla giurisprudenza ad oggi consolidata, per *profitto* si intendera' anche una qualsiasi soddisfazione morale (il fare un regalo).
Dura lex, sed lex. Boiata, ma, francamente, non mi sento di dirvi una cosa che non penso soltanto per compiacervi.
Un saluto.
Daniele Minotti
Ottobre 23rd, 2004 at 16:47
Errata Corrige
*Questo, almeno, sino a quando, contrariamente alla giurisprudenza ad oggi consolidata, per *profitto* si intendera' anche una qualsiasi soddisfazione morale (il fare un regalo).*
Leggasi *conformemente* in luogo di *contrariamente*.
Colpa del Morellino di questa sera… ;-)
Un saluto.
Daniele Minotti
Ottobre 23rd, 2004 at 17:24
Ok, si era capito lo stesso. Ma, visto che sei cosi' disponibile, una cosa che interessa tutti, credo: quanto costa in sanzione amministrativa regalare un Cd copiato alla fidanzata? (e acquistato o piratato credo che sia lo stesso)
Ciao, Fabio.
Ottobre 23rd, 2004 at 17:28
Eh, si', ho fatto casino anche io… facile confondersi.
Intendevo: quando si resta nella sanzione amministrativa – tipo: scarico da un server ma non condivido nulla, e non faccio copie per la fidanzata – quanto costa in sanzione amministrativa?
(in effetti, do per scontato che la fidanzata non parli neppure sotto tortura…)
Ciao, Fabio.
Ottobre 23rd, 2004 at 17:35
Riporto il testo dell'art. 174-ter l.d.a.
*1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171Âquater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
In… *concretissimo*? 154 euro se non si e' recidivi. Poi c'e' la confisca dei materiali (supporti, non hardware) e la pubblicazione del provvedimento, come per i fumatori di contrabbando…
Un saluto.